10 Ott REQUISITI DPI: NUOVO REGOLAMENTO 2016/425 CEE DEL 9 MARZO 2016 SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il presente regolamento stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale che devono essere messi a disposizione sul mercato. Al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, il regolamento stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.
La precedente Direttiva 89/686/CEE del Consiglio era stata adottata con il fine di armonizzare i requisiti di salute e di sicurezza dei dispositivi di protezione individuare e di eliminare gli ostacoli al commercio tra gli Stati membri; essa, quindi stabiliva i requisiti essenziali applicabili ai DPI.
Tale direttiva, però, ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione di conformità tanto da portare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione a emanare un nuovo Regolamento 2016/425 CEE che abroga la Direttiva 86/686/CEE del Consiglio.
Si è deciso per un Regolamento e non più una Direttiva poiché il primo è lo strumento giuridico adeguato per imporre norme chiare e dettagliate senza spazi di differenze di recepimento da parte degli Stati membri.
Il presente regolamento stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale che devono essere messi a disposizione sul mercato. Al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, il regolamento stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.
l Regolamento disciplina essenzialmente la conformità dei DPI e gli obblighi di Fabbricanti, Mandatari, Importatori e Distributori di DP.
Il nuovo regolamento sui DPI si applica a decorrere dal 21 aprile 2018 (è a decorrere da questa data che è abrogata la Direttiva 89/686/CEE) con alcune eccezioni:
– gli articoli da 20 a 36 e l’articolo 44 si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
– l’articolo 45, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
Ambito di applicazione
Il regolamento disciplina i DPI che sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento dell’immissione, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo.
l Regolamento in oggetto dovrebbe applicarsi a tutte le forme di forniture, compresa la vendita a distanza.
I DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se soddisfano il Regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone.
In seguito a quanto definito dal Considerando n. 10, vengono indicati esempi di DPI che sono interessati o meno dalla nuova disciplina:
– I DPI per uso privato contro il calore, RIENTRANO nell’ambito di applicazione del nuovo regolamento;
– I prodotti artigianali decorativi NON rientrano nell’ambito di applicazione;
– Gli indumenti dotati di elementi riflettenti o fluorescenti NON sono contemplati nel nuovo regolamento.
Altra puntualizzazione arriva dall’art. 2, comma 2 secondo cui “il regolamento non si applica ai DPI:
a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico; b) progettati per essere utilizzati per l’autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
c) progettati per l’uso privato per proteggersi da:
i) condizioni atmosferiche non estreme;
ii) umidità e acqua durante la rigovernatura;
d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.”
Obblighi degli operatori economici e dei datori di lavoro
Il Regolamento 2016/425/CEE definisce quali siano gli obblighi che devono essere rispettati dagli operatori economici come i fabbricanti, gli importatori e i distributori.
Per quanto riguarda il datore di lavoro, l’art. 4 del Regolamento obbliga i datori di lavoro a fornire DPI conformi alle disposizioni dell’Unione concernenti la progettazione e la fabbricazione in materia di sicurezza e salute.